Salerno, 20 marzo 2020
Il DIRETTORE
Visto l’art. 1 del DPCM del 4 Marzo 2020, concernente “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” ed in particolare il comma 1, lett. d), lett. g), lett. h) e lett. i);
Considerato che il suddetto DPCM art. 1, comma 1 recita: “a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni”;
Visto il DPCM dell’8 marzo 2020, che proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a tutto il 3 aprile, con conseguente incentivazione della attivazione della didattica a distanza;
Visto il DM dell’11 marzo 2020 a firma del Ministro Manfredi che recita: “A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
Considerato che il suddetto DM, specifica che “le Università e le Istituzioni AFAM, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”;
Visto il decreto n 9 del 17 marzo 2020 a firma del Presidente con il quale “a far data da mercoledì 18 marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020 il Conservatorio sospende tutte le attività in sede”, e “tutto il personale amministrativo svolgerà in via ordinaria, la prestazione lavorativa in modalità agile”;
Considerato che il Conservatorio è autorizzato al trattamento dei dati personali degli Studenti e che, pertanto, non necessita di ulteriori autorizzazioni per l’utilizzo delle email ai fini della registrazione alle applicazioni digitali che consentono la didattica a distanza e che suddetto trattamento dei dati personali per l’erogazione della DAD è effettuato in esecuzione alle indicazioni contenute nei DCPM citati nei visti del presente Decreto e dal MIUR;
DISPONE
L’ autorizzazione a tutti i Docenti del Conservatorio che lo ritenessero opportuno ad adottare una modalità per la didattica a distanza.
Al fine di rendere immediatamente fruibile suddetta modalità, nelle more di rendere operativa la piattaforma indicata nella nota a firma del Presidente del 16 marzo 2020 in cui si riferisce che “il Conservatorio è dotato di una piattaforma G SUITE di Google e di un connesso programma “HANGOUTS MEET” che consente di svolgere attività di didattica a distanza ed a cui il Conservatorio è iscritto ed abilitato, in via definitiva”, ciascun docente interessato, tenendo conto della specificità delle lezioni che intende erogare in modalità DAD, potrà adoperare qualunque mezzo informatico che riterrà idoneo per lo scambio di quanto sarà ritenuto condivisibile tra docente e studente sul piano didattico.
Il Docente avrà cura di conservare un report consistente anche in uno screenshot di inizio e fine collegamento e sottoscritto dal docente stesso e dagli studenti che hanno partecipato alle varie sessioni di didattica on-line.
Tale disposizione ha validità fino al 3 Aprile 2020 nelle more di successive misure governative.
Il Direttore
M° Maria Concetta Immacolata Battista
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
Positivo
Sufficiente
Negativo